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	<title>Avvocato Molinari &#8211; Studio legale multidisciplinare a Perugia</title>
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		<title>Procedura da sovraindebitamento ex legge 3/12 &#8211; si applica la vecchia disciplina per l&#8217;esdebitazione</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:08:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Si pubblica provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia, con cui il Giudice ha confermato l&#8217;applicabilità della disciplina ex l. 3/12 anche per quanto riguarda la successiva fase dell&#8217;esdebitazione e nonostante le modifiche intervenute in materia. provv &#160;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Si pubblica provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia, con cui il Giudice ha confermato l&#8217;applicabilità della disciplina ex l. 3/12 anche per quanto riguarda la successiva fase dell&#8217;esdebitazione e nonostante le modifiche intervenute in materia.</p>
<p><a href="https://avvocatomolinari.it/wp-content/uploads/2025/03/provv.pdf">provv</a></p>
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		<title>QUOTIDIANI</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 16:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/magione-scoppio-al-campo-sportivo-prosciolti-tutti-e-tre-gli-indagati-73ba21b2 &#160; &#160; &#160; Consigliere comunale aggredito, condanna e risarcimento: «Pena troppo lieve»</p>
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<p><a href="https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/magione-scoppio-al-campo-sportivo-prosciolti-tutti-e-tre-gli-indagati-73ba21b2">https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/magione-scoppio-al-campo-sportivo-prosciolti-tutti-e-tre-gli-indagati-73ba21b2</a></p>
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<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="RjlvTH4MfI"><p><a href="https://www.umbria24.it/cronaca/consigliere-comunale-aggredito-minacciato-condanna-risarcimento/">Consigliere comunale aggredito, condanna e risarcimento: «Pena troppo lieve»</a></p></blockquote>
<p><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;Consigliere comunale aggredito, condanna e risarcimento: «Pena troppo lieve»&#8221; &#8212; Umbria 24" src="https://www.umbria24.it/cronaca/consigliere-comunale-aggredito-minacciato-condanna-risarcimento/embed/#?secret=BsPAFj5OYp#?secret=RjlvTH4MfI" data-secret="RjlvTH4MfI" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
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		<title>Assicurazione RCA retrodatata e non opponibilità al terzo danneggiato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 16:24:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>-La vicenda -Libertà contrattuale delle parti in un contratto assicurativo per la RCA -La decisione del caso e la giurisprudenza di legittimità -Conclusioni -La vicenda Il presente contributo origina da una fattispecie concretamente affrontata che ha visto un danneggiato in un sinistro stradale, rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il medesimo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>-La vicenda<br />
-Libertà contrattuale delle parti in un contratto assicurativo per la RCA<br />
-La decisione del caso e la giurisprudenza di legittimità<br />
-Conclusioni</p>
<p>-La vicenda<br />
Il presente contributo origina da una fattispecie concretamente affrontata che ha visto un danneggiato in un sinistro stradale, rivolgersi al Giudice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il medesimo ha quindi convenuto in giudizio la Compagnia di assicurazione del responsabile civile che, però, ha poi chiamato in causa, a sua volta, l&#8217;Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per l&#8217;asserita scopertura assicurativa del veicolo danneggiante al momento del sinistro, posto che il contratto era stato sottoscritto qualche giorno dopo l&#8217;evento e ciò, a dire della medesima Compagnia, costituiva causa di nullità della polizza e, comunque, gli effetti del contratto sarebbero dovuti decorrere dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.</p>
<p>-Libertà contrattuale delle parti in un contratto assicurativo per la RCA<br />
Prima di passare in rassegna la decisione giudiziale del caso di specie, giova premettere che le parti di un contratto assicurativo sono libere di pattuire (in guisa ai principi generali applicabili in materia contrattuale) di far retroagire gli effetti dell&#8217;assicurazione per la RCA poiché detta pattuizione non viola alcuna norma imperativa ed è quindi pienamente valida ed efficace tra le parti. A ciò si aggiunga che il Ministero dell’Interno con la circolare n. 300/a/3885/13/101/20/21/7 del 15 maggio 2013, ha specificato che le imprese di assicurazione possano stabilire momenti diversi di decorrenza della copertura assicurativa, anticipati, rispetto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio, purché la decorrenza venga indicata nel certificato assicurativo.<br />
Nel caso in analisi, quindi, le parti del contratto avevano liberamente ed espressamente pattuito (con chiara indicazione in polizza) la data di decorrenza della copertura, retrodatandola.</p>
<p>-La decisione del caso e la giurisprudenza di legittimità<br />
Il Giudice di Pace del Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data 17 novembre 2021 ha richiamato in motivazione la pronuncia della Suprema Corte che ha affermato: “la disposizione dell’art. 1899 c.c. (a norma della quale l’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto), poiché non involge un interesse generale e cogente, non esclude una pattuizione scritta anticipatrice degli effetti contrattuali; infatti, il potere dell’agente di assicurazione di concludere un contratto, ricomprende la possibilità di specificare pattiziamente l’ora di decorrenza del medesimo e la prova di tale deroga deve essere data per iscritto, senza la possibilità di fare ricorso a testimonianze o a presunzioni” (Cass. Civ. n. 12305/2005).<br />
Le parti, quindi, sono libere di far retroagire gli effetti di una polizza assicurativa per la RCA. La tutela del danneggiato si estende anche qualora il contratto assicurativo fosse fraudolentemente retrodatato dall&#8217;agente assicurativo poichè “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato” (Cass. n. 6974/2016). Questo è stato chiarito anche nella pronuncia in commento, ove il Giudice di Pace di Terni ha affermato che un contratto assicurativo per la RCA, “anche fraudolentemente retrodatato e rilasciato, quindi, dopo il sinistro, non è opponibile al danneggiato quando la falsità provenga dall&#8217;agente assicurativo che ha stipulato il contratto. Tuttavia, l&#8217;assicuratore, una volta adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, potrà agire in rivalsa nei confronti dell&#8217;intermediario infedele e in via di regresso anche nei confronti dell&#8217;assicurato”. Il Giudice adito ha poi suffragato la propria decisione con l&#8217;indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la polizza assicurativa ha “una funzione di pubblicità e di incontestabilità da parte della Compagnia, a meno che non sia stato rilasciato per errore o estorto con violenza (Cass. civ. 6974 del 2016, Cass. civ. 14410 del 2011)”. Infine, ha avuto modo di osservare che “il contratto di assicurazione retrodatato, così come quello rilasciato senza pagamento del premio, non è nullo ma valido anche se inefficace nei rapporti interni, il che comporta che la falsità non è opponibile al terzo danneggiato”<br />
-Conclusioni<br />
In buona sostanza, sulla scorta di quanto sopra esposto, si ritiene che una polizza di assicurazione per la RCA espressamente e volutamente retrodatata, non sia opponibile al terzo danneggiato. In caso di certificato assicurativo retrodatato quindi, nei rapporti tra assicurato e assicuratore il contratto decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio, mentre nei rapporti tra Compagnia e danneggiato la prima resterà obbligata nei confronti del secondo (salvo poi, ricorrendone i presupposti, diritto di rivalsa e regresso nei confronti, rispettivamente, di intermediario e assicurato).</p>
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		<title>Incidente all’estero con targa straniera: a chi spetta la legittimazione passiva?</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 10:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[incidente all'estero]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di seguito un approfondimento su una fattispecie che ho esaminato nel corso di una esperienza professionale. Partirei da una domanda a cui spero di dare risposta soddisfacente: a chi spetta la legittimazione passiva nel caso in cui il conducente di un veicolo  con “targa italiana” sia coinvolto in un sinistro all’estero e voglia successivamente agire [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="done">Di seguito un approfondimento su una fattispecie che ho esaminato nel corso di una esperienza professionale.</p>
<p class="done">Partirei da una domanda a cui spero di dare risposta soddisfacente: a chi spetta la legittimazione passiva nel caso in cui il conducente di un veicolo  con “targa italiana” sia coinvolto in un sinistro all’estero e voglia successivamente agire in giudizio per il risarcimento del danno?</p>
<p class="done">Qualora un veicolo avente “targa italiana” rimasto coinvolto in un sinistro con auto straniera in territorio estero volesse agire in giudizio per il risarcimento del danno, avrebbe due alternative: agire direttamente contro il “<em>responsabile del sinistro ovvero anche l’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro</em>” (Cfr. art. 152 comma IV C.d.a.) oppure rivolgere le proprie richieste nei confronti della compagnia mandataria per l’Italia (Cfr. art. 153 C.d.a.). In relazione a questa seconda ipotesi,  ricordiamo che ciascuna compagnia di assicurazione per la RCA ha l’obbligo, imposto dalla direttiva comunitaria 2000/26/CE  (oggi sostituita dalla Dir. 103 del 2009) così come recepita dalla nostra normativa nazionale, di nominare una impresa “mandataria” in ognuno dei paesi UE al fine di rendere più agevole e tempestiva la procedura di risarcimento del danno provocato dalla circolazione stradale.</p>
<p class="done">E’ quindi garantita la possibilità al danneggiato di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del danneggiante (prima alternativa), ma solo se il danno sia provocato dalla circolazione stradale di veicoli che sono assicurati e che stazionano abitualmente in uno Stato Membro (o aderenti al sistema c.d. Carta Verde). La fattispecie disciplinata da tale norma opera, quindi, in presenza di tre requisiti:1) la parte lesa è cittadino europeo; 2) il sinistro è avvenuto in uno Stato membro UE o comunque aderente alla Carta Verde; 3) il veicolo responsabile staziona abitualmente in un Paese UE o dello Spazio Economico Europeo.</p>
<p class="done">Orbene, quanto alla possibilità (seconda alternativa) di rivolgere le proprie richieste alla impresa nominata dalla mandante, se la competenza della mandataria nella trattazione stragiudiziale della controversia appare pacifica, lo stesso non avviene per quanto riguarda la sua legittimazione passiva in un eventuale giudizio.</p>
<p class="done">Al mandatario, infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito e secondo una interpretazione restrittiva della normativa nazionale e comunitaria, sembrano (almeno apparentemente) attribuiti poteri di rappresentanza limitati alla gestione stragiudiziale del sinistro nel paese in cui è stato designato. Ciò lo si ricaverebbe implicitamente dalla lettura della normativa di riferimento, che non attribuisce espressamente rappresentanza processuale all’impresa mandataria. A tale riguardo, l’art. 4 della direttiva comunitaria 26 del 2000 afferma che la nomina del mandatario non costituisce tecnicamente apertura di una succursale né uno stabilimento ex Dir. Com. 92/49/CEE e 88/357/CEE; infatti, gli artt. 23 e 25 C.d.a. disciplinano le condizioni necessarie per ottenere l’accesso delle attività di assicurazione in regime di stabilimento, ovvero la necessità di uno specifico ed espresso mandato per la rappresentanza processuale del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri. Le due figure, quella del mandatario e quella del rappresentante, sembrerebbero essere state tenute espressamente e volontariamente distinte dalla normativa di riferimento.</p>
<p class="done"><em>A fortiori,</em> anche l’art 152 comma IV C.d.a sembra deporre a favore di tale orientamento, prevedendo la facoltà per il danneggiato, a prescindere dalla nomina del mandatario, di rivolgersi al responsabile del sinistro o alla sua impresa di assicurazione per la r.c.a. (garantendo quindi una piena soddisfazione del proprio diritto al risarcimento del danno).</p>
<p class="done">Tale orientamento è stato criticato e contraddetto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10124 del 1015) che riconosce la legittimazione passiva dell’impresa mandataria ad essere convenuta in giudizio in conseguenza del potere di rappresentanza processuale conferito <em>ex lege.</em></p>
<p class="done">La rappresentanza processuale (benchè non espressamente attribuita) deriverebbe quindi da fonti di legge e, nello specifico, da norme di diritto comunitario e di diritto interno.</p>
<p class="done">Per quanto riguarda le prime, la interpretazione autentica della Dir. Com. 26 del 2000 imporrebbe di considerare il mandatario quale rappresentante sostanziale dell’assicuratore del responsabile, poiché l’art. 4 della stessa Direttiva attribuisce all’impresa nominata “<em>i poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione </em>(n.d.r. del responsabile civile) <em>nei confronti delle persone lese</em>”. Tale interpretazione, sostengono gli Ermellini, prende spunto dal XV “Considerando” della Direttiva esaminanda che, pur non avendo portata precettiva, è utile nella ricostruzione della motivazione del dettato normativo (così come lo sono i lavori preparatori della singola Direttiva) così da risalire alla volontà del Legislatore europeo (sulla legittimazione processuale del mandatario, vedi anche Corte Giust. UE C-306/12, decisione del 10 ottobre 2013). Ricordiamo inoltre, che l’interpretazione delle norme comunitarie non deve essere restrittiva, ma, al contrario, deve seguire i canoni dell’effetto utile e dell’effetto necessario.</p>
<p class="done">In riferimento alle norme di diritto nazionale, i Giudici di Piazza Cavour sostengono che la rappresentanza sostanziale (e conseguentemente anche processuale) della mandataria è deducibile dalla possibilità per la stessa di pagare il debito della mandante con efficacia liberatoria verso quest’ultimo e verso il responsabile civile (salva la possibilità di rivalersi, per le somme pagate, nei confronti della mandante). Sarebbe altresì deducibile dal diritto, riconosciuto al danneggiato dall’art. 153 C.d.a., “<em>di richiedere il risarcimento del danno </em>…<em>al</em>…<em> mandatario designato nel territorio della Repubblica</em>”;  a tale diritto sostanziale deve conseguire necessariamente la possibilità di ottenerne la tutela anche in sede giudiziale.</p>
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		<title>Responsabilità solidale dell’intermediario turistico nella vendita del biglietto aereo. Quale azione giudiziaria intraprendere quando il vettore aereo ha sede all’estero?</title>
		<link>https://avvocatomolinari.it/focus/</link>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 10:23:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Questo contributo prende spunto da una controversia affrontata da questo studio. Tre utenti acquistavano biglietti aerei con una Compagnia avente sede legale (solo) in Olanda e l’acquisto avveniva tramite un intermediario turistico con sede in Italia. L’agenzia di viaggi comunicava, tre giorni prima della partenza, la cancellazione del volo “per problemi operativi”. I passeggeri erano [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Questo contributo prende spunto da una controversia affrontata da questo studio. Tre utenti acquistavano biglietti aerei con una Compagnia avente sede legale (solo) in Olanda e l’acquisto avveniva tramite un intermediario turistico con sede in Italia.</p>
<p>L’agenzia di viaggi comunicava, tre giorni prima della partenza, la cancellazione del volo “per problemi operativi”. I passeggeri erano quindi costretti a trovare soluzioni alternative a proprie spese.</p>
<p>Il contratto di trasporto aereo veniva stipulato tramite agenzia di viaggi che fungeva da mero intermediario nella vendita di un singolo prodotto turistico (ipotesi differente dalla vendita di un “pacchetto turistico tutto compreso”, in cui vengono venduti almeno due servizi turistici; in tal caso si applicherà sicuramente il Codice del Consumo, con una tutela rafforzata per i passeggeri). Tale considerazione è importante sia ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato passivo al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del contratto di trasporto da parte del vettore, sia per l’ individuazione della normativa applicabile.</p>
<p>A suffragio della carenza di legittimazione passiva dell’intermediario turistico, sembrerebbe deporre quanto stabilito dall’art. 22 comma 3 della Convenzione di Bruxelles del 1970, secondo cui “l’intermediario non risponde dell’inadempimento di servizi oggetto del contratto”. Tuttavia, la legge di ratifica della Convenzione sopra citata (legge 1084 del 1977) è stata espressamente abrogata dal Codice del Turismo del 2011 il quale nulla, almeno esplicitamente, prevede in merito alla responsabilità dell’intermediario turistico (che abbia venduto un solo servizio) nel caso di inadempimento del vettore aereo; si è così venuto a creare un vuoto normativo e giurisprudenziale sul punto, visto che la giurisprudenza esistente ha fatto sempre riferimento alla suddetta Convenzione per affermare la mancanza di responsabilità, in via generale, dell’intermediario turistico in situazioni analoghe al caso in esame, affermando, tra l’altro, che il legame giuridico tra l’agenzia di viaggi ed il turista è costituito da un mandato con rappresentanza (così come chiarito anche dalla sent. 21 febbraio 2004 Trib. Reggio Emilia) ed il mandatario non risponde di eventuali inadempimenti del vettore aereo.</p>
<p>Lo stesso intermediario, tuttavia, potrebbe comunque rendersi inadempiente nella gestione della pratica pre e post cancellazione del volo (così ad esempio omettendo di comunicare la cancellazione nei termini previsti dai Regolamenti Europei, pur in presenza di una comunicazione tempestiva da parte del vettore aereo).</p>
<p>Nel caso in esame, i ricorrenti addebitavano all’ intermediario una culpa in eligendo nella scelta del vettore aereo (resosi responsabile in diverse occasioni di cancellazioni “last minute”), una responsabilità per non aver fornito l’assistenza necessaria ai passeggeri nonché per non aver comunicato tempestivamente a questi ultimi la cancellazione del volo. E’ stata, quindi, evocata in giudizio anche l’agenzia di viaggi (alla quale sarebbe spettato fornire la prova contraria dell’insussistenza di una qualsiasi responsabilità a proprio carico), anche per garantire gli attori nel caso di reciproci addebiti di responsabilità tra intermediario turistico e vettore aereo (mettendo gli stessi a confronto in un unico giudizio), nonché al fine di ottenere una sua condanna in solido con il vettore aereo e sperare in un più facile recupero delle somme dovute.</p>
<p>Riguardo il procedimento giudiziario da instaurare (e instaurato nella fattispecie descritta per la prima volta nel Foro di Perugia), si rileva che per le controversie transfrontaliere – ovvero quando una delle parti abbia domicilio/residenza/sede in uno degli Stati membri diverso dal Paese del Giudice adito – civili e commerciali di modesta entità (ovvero al di sotto di €. 2.000,00), è operativo in tutti i Paesi aderenti il procedimento ex Reg. CE 861/2007, il quale consente una maggiore celerità, minori spese di giudizio ed un riconoscimento automatico dell’esecutività della sentenza anche al di fuori dei confini italiani e senza necessità dell’exequatur.</p>
<p>Nel caso in esame, né l’Agenzia di viaggi né il vettore aereo si costituivano in giudizio; venivano, pertanto, condannati entrambi, in solido, al risarcimento dei danni con sentenza del Giudice di Pace di Perugia pubblicata il 3/6/2015.</p>
<p>Tale procedimento, strutturato come un ricorso, introdotto attraverso la compilazione di moduli predisposti, evita le lungaggini di un normale procedimento, in quanto il Giudice (per esso la Cancelleria) provvederà ad integrare il contraddittorio entro 14 giorni (altro incombente “risparmiato” alla parte ricorrente). I convenuti hanno 30 giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio. Non sono previste memorie e/o attività istruttorie, a meno che le parti lo richiedano e/o il Giudice lo ritenga necessario, potendo decidere allo stato degli atti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatomolinari.it/focus/">Responsabilità solidale dell’intermediario turistico nella vendita del biglietto aereo. Quale azione giudiziaria intraprendere quando il vettore aereo ha sede all’estero?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatomolinari.it">Avvocato Molinari - Studio legale multidisciplinare a Perugia</a>.</p>
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		<title>fac simile &#8211; formato word &#8211; ricorso procedura da sovraindebitamento legge 3/2012</title>
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		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:38:20 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legge "salva suicidi"]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>FAC SIMILE RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14TER LEGGE 3/2012 (si ricorda che la procedura di liquidazione è solo una tra le procedure esperibili ai sensi della suddetta legge). Il modello ha mero valore indicativo e scopo illustrativo della finalità della procedura da sovraindebitamento; deve quindi essere previamente valutato e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>FAC SIMILE RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14TER LEGGE 3/2012 (si ricorda che la procedura di liquidazione è solo una tra le procedure esperibili ai sensi della suddetta legge).</p>
<p>Il modello ha mero valore indicativo e scopo illustrativo della finalità della procedura da sovraindebitamento; deve quindi essere previamente valutato e modificato da professionisti sulla base delle condizioni del singolo caso di specie.<br />
Si declina ogni responsabilità in merito.<br />
<a href="http://www.avvocatomolinari.it/wp-content/uploads/2020/04/ricorso-legge-3-2012fac-simile.doc">ricorso legge 3-2012fac simile</a></p>
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