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	<title>in evidenza Archivi - Avvocato Molinari - Studio legale multidisciplinare a Perugia</title>
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		<title>Incidente all’estero con targa straniera: a chi spetta la legittimazione passiva?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 10:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione stradale]]></category>
		<category><![CDATA[incidente all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[sinistro allestero]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Di seguito un approfondimento su una fattispecie che ho esaminato nel corso di una esperienza professionale. Partirei da una domanda a cui spero di dare risposta soddisfacente: a chi spetta la legittimazione passiva nel caso in cui il conducente di un veicolo  con “targa italiana” sia coinvolto in un sinistro all’estero e voglia successivamente agire [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="done">Di seguito un approfondimento su una fattispecie che ho esaminato nel corso di una esperienza professionale.</p>
<p class="done">Partirei da una domanda a cui spero di dare risposta soddisfacente: a chi spetta la legittimazione passiva nel caso in cui il conducente di un veicolo  con “targa italiana” sia coinvolto in un sinistro all’estero e voglia successivamente agire in giudizio per il risarcimento del danno?</p>
<p class="done">Qualora un veicolo avente “targa italiana” rimasto coinvolto in un sinistro con auto straniera in territorio estero volesse agire in giudizio per il risarcimento del danno, avrebbe due alternative: agire direttamente contro il “<em>responsabile del sinistro ovvero anche l’impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro</em>” (Cfr. art. 152 comma IV C.d.a.) oppure rivolgere le proprie richieste nei confronti della compagnia mandataria per l’Italia (Cfr. art. 153 C.d.a.). In relazione a questa seconda ipotesi,  ricordiamo che ciascuna compagnia di assicurazione per la RCA ha l’obbligo, imposto dalla direttiva comunitaria 2000/26/CE  (oggi sostituita dalla Dir. 103 del 2009) così come recepita dalla nostra normativa nazionale, di nominare una impresa “mandataria” in ognuno dei paesi UE al fine di rendere più agevole e tempestiva la procedura di risarcimento del danno provocato dalla circolazione stradale.</p>
<p class="done">E’ quindi garantita la possibilità al danneggiato di agire direttamente contro l’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del danneggiante (prima alternativa), ma solo se il danno sia provocato dalla circolazione stradale di veicoli che sono assicurati e che stazionano abitualmente in uno Stato Membro (o aderenti al sistema c.d. Carta Verde). La fattispecie disciplinata da tale norma opera, quindi, in presenza di tre requisiti:1) la parte lesa è cittadino europeo; 2) il sinistro è avvenuto in uno Stato membro UE o comunque aderente alla Carta Verde; 3) il veicolo responsabile staziona abitualmente in un Paese UE o dello Spazio Economico Europeo.</p>
<p class="done">Orbene, quanto alla possibilità (seconda alternativa) di rivolgere le proprie richieste alla impresa nominata dalla mandante, se la competenza della mandataria nella trattazione stragiudiziale della controversia appare pacifica, lo stesso non avviene per quanto riguarda la sua legittimazione passiva in un eventuale giudizio.</p>
<p class="done">Al mandatario, infatti, secondo parte della giurisprudenza di merito e secondo una interpretazione restrittiva della normativa nazionale e comunitaria, sembrano (almeno apparentemente) attribuiti poteri di rappresentanza limitati alla gestione stragiudiziale del sinistro nel paese in cui è stato designato. Ciò lo si ricaverebbe implicitamente dalla lettura della normativa di riferimento, che non attribuisce espressamente rappresentanza processuale all’impresa mandataria. A tale riguardo, l’art. 4 della direttiva comunitaria 26 del 2000 afferma che la nomina del mandatario non costituisce tecnicamente apertura di una succursale né uno stabilimento ex Dir. Com. 92/49/CEE e 88/357/CEE; infatti, gli artt. 23 e 25 C.d.a. disciplinano le condizioni necessarie per ottenere l’accesso delle attività di assicurazione in regime di stabilimento, ovvero la necessità di uno specifico ed espresso mandato per la rappresentanza processuale del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri. Le due figure, quella del mandatario e quella del rappresentante, sembrerebbero essere state tenute espressamente e volontariamente distinte dalla normativa di riferimento.</p>
<p class="done"><em>A fortiori,</em> anche l’art 152 comma IV C.d.a sembra deporre a favore di tale orientamento, prevedendo la facoltà per il danneggiato, a prescindere dalla nomina del mandatario, di rivolgersi al responsabile del sinistro o alla sua impresa di assicurazione per la r.c.a. (garantendo quindi una piena soddisfazione del proprio diritto al risarcimento del danno).</p>
<p class="done">Tale orientamento è stato criticato e contraddetto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10124 del 1015) che riconosce la legittimazione passiva dell’impresa mandataria ad essere convenuta in giudizio in conseguenza del potere di rappresentanza processuale conferito <em>ex lege.</em></p>
<p class="done">La rappresentanza processuale (benchè non espressamente attribuita) deriverebbe quindi da fonti di legge e, nello specifico, da norme di diritto comunitario e di diritto interno.</p>
<p class="done">Per quanto riguarda le prime, la interpretazione autentica della Dir. Com. 26 del 2000 imporrebbe di considerare il mandatario quale rappresentante sostanziale dell’assicuratore del responsabile, poiché l’art. 4 della stessa Direttiva attribuisce all’impresa nominata “<em>i poteri sufficienti a rappresentare l’impresa di assicurazione </em>(n.d.r. del responsabile civile) <em>nei confronti delle persone lese</em>”. Tale interpretazione, sostengono gli Ermellini, prende spunto dal XV “Considerando” della Direttiva esaminanda che, pur non avendo portata precettiva, è utile nella ricostruzione della motivazione del dettato normativo (così come lo sono i lavori preparatori della singola Direttiva) così da risalire alla volontà del Legislatore europeo (sulla legittimazione processuale del mandatario, vedi anche Corte Giust. UE C-306/12, decisione del 10 ottobre 2013). Ricordiamo inoltre, che l’interpretazione delle norme comunitarie non deve essere restrittiva, ma, al contrario, deve seguire i canoni dell’effetto utile e dell’effetto necessario.</p>
<p class="done">In riferimento alle norme di diritto nazionale, i Giudici di Piazza Cavour sostengono che la rappresentanza sostanziale (e conseguentemente anche processuale) della mandataria è deducibile dalla possibilità per la stessa di pagare il debito della mandante con efficacia liberatoria verso quest’ultimo e verso il responsabile civile (salva la possibilità di rivalersi, per le somme pagate, nei confronti della mandante). Sarebbe altresì deducibile dal diritto, riconosciuto al danneggiato dall’art. 153 C.d.a., “<em>di richiedere il risarcimento del danno </em>…<em>al</em>…<em> mandatario designato nel territorio della Repubblica</em>”;  a tale diritto sostanziale deve conseguire necessariamente la possibilità di ottenerne la tutela anche in sede giudiziale.</p>
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		<title>Responsabilità solidale dell’intermediario turistico nella vendita del biglietto aereo. Quale azione giudiziaria intraprendere quando il vettore aereo ha sede all’estero?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 10:23:59 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Questo contributo prende spunto da una controversia affrontata da questo studio. Tre utenti acquistavano biglietti aerei con una Compagnia avente sede legale (solo) in Olanda e l’acquisto avveniva tramite un intermediario turistico con sede in Italia. L’agenzia di viaggi comunicava, tre giorni prima della partenza, la cancellazione del volo “per problemi operativi”. I passeggeri erano [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Questo contributo prende spunto da una controversia affrontata da questo studio. Tre utenti acquistavano biglietti aerei con una Compagnia avente sede legale (solo) in Olanda e l’acquisto avveniva tramite un intermediario turistico con sede in Italia.</p>
<p>L’agenzia di viaggi comunicava, tre giorni prima della partenza, la cancellazione del volo “per problemi operativi”. I passeggeri erano quindi costretti a trovare soluzioni alternative a proprie spese.</p>
<p>Il contratto di trasporto aereo veniva stipulato tramite agenzia di viaggi che fungeva da mero intermediario nella vendita di un singolo prodotto turistico (ipotesi differente dalla vendita di un “pacchetto turistico tutto compreso”, in cui vengono venduti almeno due servizi turistici; in tal caso si applicherà sicuramente il Codice del Consumo, con una tutela rafforzata per i passeggeri). Tale considerazione è importante sia ai fini dell’individuazione del soggetto legittimato passivo al risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento del contratto di trasporto da parte del vettore, sia per l’ individuazione della normativa applicabile.</p>
<p>A suffragio della carenza di legittimazione passiva dell’intermediario turistico, sembrerebbe deporre quanto stabilito dall’art. 22 comma 3 della Convenzione di Bruxelles del 1970, secondo cui “l’intermediario non risponde dell’inadempimento di servizi oggetto del contratto”. Tuttavia, la legge di ratifica della Convenzione sopra citata (legge 1084 del 1977) è stata espressamente abrogata dal Codice del Turismo del 2011 il quale nulla, almeno esplicitamente, prevede in merito alla responsabilità dell’intermediario turistico (che abbia venduto un solo servizio) nel caso di inadempimento del vettore aereo; si è così venuto a creare un vuoto normativo e giurisprudenziale sul punto, visto che la giurisprudenza esistente ha fatto sempre riferimento alla suddetta Convenzione per affermare la mancanza di responsabilità, in via generale, dell’intermediario turistico in situazioni analoghe al caso in esame, affermando, tra l’altro, che il legame giuridico tra l’agenzia di viaggi ed il turista è costituito da un mandato con rappresentanza (così come chiarito anche dalla sent. 21 febbraio 2004 Trib. Reggio Emilia) ed il mandatario non risponde di eventuali inadempimenti del vettore aereo.</p>
<p>Lo stesso intermediario, tuttavia, potrebbe comunque rendersi inadempiente nella gestione della pratica pre e post cancellazione del volo (così ad esempio omettendo di comunicare la cancellazione nei termini previsti dai Regolamenti Europei, pur in presenza di una comunicazione tempestiva da parte del vettore aereo).</p>
<p>Nel caso in esame, i ricorrenti addebitavano all’ intermediario una culpa in eligendo nella scelta del vettore aereo (resosi responsabile in diverse occasioni di cancellazioni “last minute”), una responsabilità per non aver fornito l’assistenza necessaria ai passeggeri nonché per non aver comunicato tempestivamente a questi ultimi la cancellazione del volo. E’ stata, quindi, evocata in giudizio anche l’agenzia di viaggi (alla quale sarebbe spettato fornire la prova contraria dell’insussistenza di una qualsiasi responsabilità a proprio carico), anche per garantire gli attori nel caso di reciproci addebiti di responsabilità tra intermediario turistico e vettore aereo (mettendo gli stessi a confronto in un unico giudizio), nonché al fine di ottenere una sua condanna in solido con il vettore aereo e sperare in un più facile recupero delle somme dovute.</p>
<p>Riguardo il procedimento giudiziario da instaurare (e instaurato nella fattispecie descritta per la prima volta nel Foro di Perugia), si rileva che per le controversie transfrontaliere – ovvero quando una delle parti abbia domicilio/residenza/sede in uno degli Stati membri diverso dal Paese del Giudice adito – civili e commerciali di modesta entità (ovvero al di sotto di €. 2.000,00), è operativo in tutti i Paesi aderenti il procedimento ex Reg. CE 861/2007, il quale consente una maggiore celerità, minori spese di giudizio ed un riconoscimento automatico dell’esecutività della sentenza anche al di fuori dei confini italiani e senza necessità dell’exequatur.</p>
<p>Nel caso in esame, né l’Agenzia di viaggi né il vettore aereo si costituivano in giudizio; venivano, pertanto, condannati entrambi, in solido, al risarcimento dei danni con sentenza del Giudice di Pace di Perugia pubblicata il 3/6/2015.</p>
<p>Tale procedimento, strutturato come un ricorso, introdotto attraverso la compilazione di moduli predisposti, evita le lungaggini di un normale procedimento, in quanto il Giudice (per esso la Cancelleria) provvederà ad integrare il contraddittorio entro 14 giorni (altro incombente “risparmiato” alla parte ricorrente). I convenuti hanno 30 giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio. Non sono previste memorie e/o attività istruttorie, a meno che le parti lo richiedano e/o il Giudice lo ritenga necessario, potendo decidere allo stato degli atti.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatomolinari.it/focus/">Responsabilità solidale dell’intermediario turistico nella vendita del biglietto aereo. Quale azione giudiziaria intraprendere quando il vettore aereo ha sede all’estero?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatomolinari.it">Avvocato Molinari - Studio legale multidisciplinare a Perugia</a>.</p>
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		<title>fac simile &#8211; formato word &#8211; ricorso procedura da sovraindebitamento legge 3/2012</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:38:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[legge "salva suicidi"]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>FAC SIMILE RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14TER LEGGE 3/2012 (si ricorda che la procedura di liquidazione è solo una tra le procedure esperibili ai sensi della suddetta legge). Il modello ha mero valore indicativo e scopo illustrativo della finalità della procedura da sovraindebitamento; deve quindi essere previamente valutato e [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>FAC SIMILE RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14TER LEGGE 3/2012 (si ricorda che la procedura di liquidazione è solo una tra le procedure esperibili ai sensi della suddetta legge).</p>
<p>Il modello ha mero valore indicativo e scopo illustrativo della finalità della procedura da sovraindebitamento; deve quindi essere previamente valutato e modificato da professionisti sulla base delle condizioni del singolo caso di specie.<br />
Si declina ogni responsabilità in merito.<br />
<a href="http://www.avvocatomolinari.it/wp-content/uploads/2020/04/ricorso-legge-3-2012fac-simile.doc">ricorso legge 3-2012fac simile</a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://avvocatomolinari.it/hello-world/">fac simile &#8211; formato word &#8211; ricorso procedura da sovraindebitamento legge 3/2012</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://avvocatomolinari.it">Avvocato Molinari - Studio legale multidisciplinare a Perugia</a>.</p>
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